Il disegno di legge «contro la durata indeterminata dei processi» inizia il suo iter al Senato. Il testo, frutto di un faticoso compromesso nel Pdl, si compone di tre articoli stesi materialmente da Nicolò Ghedini e sottoscritti dal capigruppo Maurizio Gasparri e dal vice Gaetano Quagliariello. Ma c’è anche la firma del presidente dei senatori della Lega Federico Bricolo. Proprio però un contenuto inserito su proposta del Carroccio (che fin qui era stato tenuto fuori dalla trattativa) concernente i reati di immigrazione – che sono stati inclusi, nonostante siano punibili con una semplice ammenda, fra quelli più gravi per i quali non vige il tetto di durata di sei anni – non solo scatena l’opposizione, ma riapre anche distinguo e perplessità nella maggioranza, in particolare fra i fedelissimi di Gianfranco Fini.Il testo però ruota su un impianto - sancito nel colloquio fra Fini e Berlusconi - che resta immutato, e che prevede una durata massima di due anni per il primo grado, poi anche per l’appello e infine per il giudizio di legittimità nel terzo grado, con un ulteriore anno previsto solo in caso di giudizio di rinvio da parte della Cassazione. La prescrizione, di cui potranno beneficiare solo gli incensurati, scatterebbe più precisamente dopo due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio del pm per i processi in corso in primo grado, relativamente a reati inferiori, nel massimo della pena, ai dieci anni di reclusione. Con l’eccezione, appunto, dei reati di immigrazione. «Suscita un certo stupore la scelta di includere nell’elenco dei reati di grave allarme sociale, come quelli di mafia e terrorismo, l’immigrazione clandestina che è una semplice contravvenzione peraltro punita con una banale ammenda», dice la presidente della Commissione Giustizia della Camera Giulia Bongiorno, che ha seguito il parto di questo provvedimento per conto di Fini. Stando a quanto trapela dagli uomini più vicini al presidente della Camera non si tratterrebbe, però, di una modifica in grado di rimettere in discussione il patto faticosamente sancito con Berlusconi, anche se va messo in preventivo, su questo punto, un braccio di ferro parlamentare che - in assenza di una nuova mediazione nel centrodestra - potrebbe portare una consistente parte del Pdl a votare in modo difforme. Anche per evitare problemi di costituzionalità cui il testo potrebbe andare incontro. Come la pensi Fini su questo è d’altronde noto, ma sull’immigrazione inserita fra i reati più gravi, si apre una frattura anche con l’Udc che sulla giustizia aveva manifestato importanti aperture.A incoraggiare questo provvedimento, che amplia i casi di indennizzo per indebita durata dei processi previsti dalla legge Pinto del 2001, interviene il ministro della Giustizia Angelino Alfano: «Condivido lo spirito e il senso di questo ddl che va nella direzione di un’accelerazione dei processi», dice il Guardasigilli. «Il tema esiste e va risolto, mi auguro in modo condiviso», auspica il presidente del Senato Renato Schifani.Ma un’altra proposta che sembrava in fase avanzata riceve, nella maggioranza, uno stop dalla Lega. Contro l’immunità interviene Carolina Lussana, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera: «Non penso che sia opportuno al momento discuterne e comunque – avverte – ritengo che sia impraticabile tornare alla vecchia formulazione». Gaetano Pecorella, invece, propone un ritorno al Lodo Alfano, da adottare, auspica, in modo bipartisan, con procedura costituzionale, «per risolvere in modo più generale i problemi dei rapporti fra giustizia e politica», superando così i rilievi della recente sentenza della Consulta. Solo un auspicio, inutile dirlo.
I CONTENUTICosì il ddl sul processo breve La durata dei processi Tutti i processi - penali, civili e amministrativi - non dovranno durare nel complesso più di 6 anni. Trascorso questo periodo, il cittadino può chiedere un risarcimento danni dallo Stato per violazione della ragionevole durata del processo
La prescrizione processuale Si applica ai processi in corso in primo grado per i reati con pene inferiori ai dieci anni di reclusione se sono trascorsi più di due anni a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero senza che sia stata emessa la sentenza. La norma vale solo per gli incensurati Sono esclusi i seguenti reati Terrorismo, mafia, di grave allarme sociale, delitti di incendio, pedopornografia, sequestro di persona, atti persecutori, furto o scippo, delitti commessi violando le norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene sul lavoro, circolazione stradale, immigrazione clandestina, traffico illecito di rifiuti