Un passo avanti per colmare un ritardo
trentennale. Il via libera della Camera di ieri sera al ddl
sul reato di tortura (approvato con 244 sì, 14 no e 50 astenuti)
avvicina l'ordinamento italiano all'introduzione di questo nuovo
delitto, che tuttavia diverrà legge solo fra diverse settimane
visto che il testo tornerà al Senato. Dal ministro della
giustizia Andrea Orlando un appello finale in aula con la
richiesta di un voto "il più ampio possibile per andare a
Strasburgo con un risultato non del governo ma di tutto il
Parlamento". La vicenda Diaz - ha aggiunto - "non pregiudichi il
traguardo del paese".
l ddl che introduce il reato di tortura ha
ottenuto il via libera della Camera, un'accelerazione dovuta anche
alla sentenza di Strasburgo che ha condannato l'Italia per i fatti di
Genova del G8 del 2011 e, in particolare, per quanto accaduto nella
scuola Diaz. Il provvedimento, però, dovrà ora passare nuovamente
all'esame del Senato, dopo le modifiche apportate in seconda lettura.
Durante l'esame alla Camera, infatti, sono stati emendati alcuni
articoli, con l'innalzamento delle pene nei confronti dei pubblici
ufficiali, ai quali viene riconosciuta una aggravante. In
particolare, è fissato a 15, e non più 12, il massimo di anni di
carcere per i pubblici ufficiali che commettono il reato di tortura.
Sono stati poi raddoppiati gli anni di carcere per il reato di
istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Il testo del ddl si snoda in sette articoli:
con l'articolo 613 bis e 613 ter si introduce nel codice penale il
reato di tortura, come reato comune, e il reato di istigazione alla
tortura.
Quanto al reato di tortura, è punito con la reclusione da 4 a 10
anni chi, con violenza o minaccia, o in violazione degli obblighi di
protezione, cura o assistenza, volutamente procura ad una persona a
lui affidata, o sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia,
acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell'appartenenza
etnica della vittima, del suo orientamento sessuale o delle opinioni
politiche o religiose per ottenere informazioni o dichiarazioni o per
infliggere una punizione o per vincere una resistenza. Quando il
reato è compiuto da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico
con abuso dei suoi poteri o in violazione dei doveri che derivano
dalla funzione o dal servizio, scatta l'aggravante. In questo caso la
pena è la reclusione da 5 a 15 anni. La sofferenza inflitta alla
vittima deve essere ulteriore rispetto a quella contenuta
nell'esecuzione di una legittima misura di privazione della libertà
personale o limitativa di diritti. In caso di lesioni personali, lesioni
perrsonali gravi e gravissime la pena aumenta di un terzo nei primi
due casi e della metà nel terzo. Se si provoca la morte della
persona offesa, come conseguenza non voluta, la pena è aumentata dei
2/3 ed è previsto l'ergastolo se si è volontariamente provocata la
morte della persona offesa.
Per il reato di tortura vengono raddoppiati i termini di
prescrizione. Il testo introduce il divieto di espellere o respingere
gli immigrati quando c'è la fondata ipotesi che nei Paesi di
provenienza, siano sottoposti a tortura. Niente immunità diplomatica
degli stranieri che sono indagati o condannati nei loro Paesi di
origine per tortura.
Con l'articolo 613-ter si punisce l'istigazione a commettere
tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di
pubblico servizio nei confronti di altro pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio. La pena è la reclusione da 6 mesi a
3 anni e si applica a prescindere dalla effettiva commissione del
reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. Il ddl
stabilisce anche che le dichiarazioni ottenute attraverso tortura non
possono essere usate in un processo penale, ad eccezione del caso in
cui siano usate contro l'autore del fatto per provarne la
responsabilità.