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Fase 3. Conte firma nuovo Dpcm: rimane distanziamento e obbligo mascherine

Redazione Internet sabato 8 agosto 2020

Distanziamento sulla metropolitana di Milano

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che contiene la proroga delle misure "precauzionali minime" fino al 7 settembre.

La proroga delle misure precauzionali è necessaria, si legge ancora nel testo del nuovo Dpcm, "considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea".

Tra le misure di prevenzione che vengono prorogate fino al 7 settembre c'è l'"obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".


Inoltre, "è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile". Prorogata anche la misura che prevede che "i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 ) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante".


IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO DPCM

Il nuovo Dpcm prevede poi che "a decorrere dal 1 settembre 2020 sia consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento".