Attualità

Il caso. Norlevo, legittima l'obiezione di coscienza

Paolo Ferrario martedì 20 dicembre 2016

Non è punibile il farmacista che si rifiuta di vendere la “pillola del giorno dopo”, esercitando l’obiezione di coscienza. Lo ha stabilito il Tribunale di Gorizia che, per la prima volta in Italia, ha assolto la farmacista E.M., imputata del reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio, per aver negato a una donna il Norlevo. I fatti risalgono a giugno 2013, durante un turno notturno coperto da E.M., collaboratrice della farmacia comunale e, quindi, incaricata di pubblico servizio. Alla richiesta della donna del farmaco abortivo, dietro presentazione della ricetta medica, la farmacista rispondeva negativamente, invocando la clausola di coscienza prevista, tra l’altro, dal codice deontologico della categoria: «Il farmacista – si legge all’articolo 3 – deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto per la vita». “Paletti” ora confermati anche dal Tribunale, che ha respinto la richiesta del pubblico ministero di una condanna a 4 mesi per la donna, aprendo così la strada a tutti i farmacisti obiettori. Soddisfatto l’avvocato Simone Pillon, legale della donna, che ora sollecita l’approvazione di «un’apposita legge» sull’obiezione di coscienza, «che prenda atto del pluralismo etico e della preminenza del diritto alla vita e alla libertà». Del «primato della coscienza sulla legge», parla il presidente del Movimento italiano per la vita, Gian Luigi Gigli, ricordando che il tema «diventerà sempre più pressante a causa degli sviluppi della ricerca biomedica e delle applicazioni tecnologiche in ambito sanitario».