Migranti. La Camera approva la legge sui minori non accompagnati
Dopo tre anni di iter, la Camera ha votato la norma che tutela i migranti minorenni che sbarcano soli sulle nostre coste. Centinaia di “piccoli uomini” che ogni giorno affrontano il pericolosissimo e lungo viaggio in mare, da soli, dopo aver lasciato il proprio paese e tutti gli affetti. Quasi ventimila soltanto quest’anno. Venticinquemilatra il 2014 e il 2015. Il testo, approvata in prima lettura dalla Camera – con333 voti a favore, 11 contrari (le opposizioni) e 16 astenuti – prevede misureconcrete per intervenire su quella che è diventata una vera e propria emergenza.Ora si attende un rapido via libera del Senato.
Le associazioni
“Finalmente l'Italiasi appresta a dotarsi di un sistema di accoglienza per i minorenni non accompagnati, che superi la gestione emergenziale di questi anni" commentano con soddisfazione l’approvazione della legge le associazioni Amnesty International, Amici dei Bambini, Centro Astalli, Unicef, Cnca, Oxfam Italia, Save the Children e Terre des Hommes. Le stesse ong chesi sono mobilitate per promuovere il provvedimento. Ora, sottolineano "occorre che la calendarizzazione al Senato sia rapida, poiché migliaia di minori non possonoaspettare ancora".
Cosa cambierà
- Divieto di respingimento La legge votata al Senato prevede il divieto di respingimentoper i minori non accompagnati. Fino ad oggi la norma prevedeva, secondo ilRegolamento di Dublino, la possibilità per i migranti minorenni di potersiricongiungere con parenti e familiari chesi trovano nei 32 Paesi cosiddetti Dublino ( i 28 Stati membri dell’UnioneEuropea - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, RepubblicaCeca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria - più i 4 paesi «associati»: Norvegia, Islanda,Svizzera e Liechtenstein) ma in realtà per mancanza di ascolto, lungagginie tempi di attesa molti lunghi hanno impedito di fatto l’applicazione diDublino.
- Strutture di prima accoglienza riservate Fino ad oggi il minorenne veniva accolto, per le proceduredi riconoscimento, in luoghi comuni con gli adulti. Con la nuova legge iminorenni avranno centri riservati ad alta specializzazione. Legali, psicologie mediatori linguistici seguiranno tutte le fasi del minorenne. Ilriconoscimento dovrà avvenire entro sette giorni dallo sbarco e la permanenzanel primo centro di accoglienza non potrà superare i 30 giorni. Entro questotermine al minore sarà garantita anche l’iscrizione al servizio sanitarionazionale.
- Il tutore e l’affidamento familiare La norma istituisce la figura di un tutore che segue ilragazzo in tutte le sue fasi di accertamento giuridico. Il fatto che mancassefino ad oggi una persona di riferimento rappresentava una delle maggioricriticità con il conseguente rischio, per il giovane migrante solo, di finirenella rete della malavita e della tratta di essere umani. La legge promuove inoltre, per la secondaaccoglienza, la pratica dell’affido familiare. La possibilità cioè di una famiglia di accogliere per un determinatoperiodo un richiedente asilo minorenne non accompagnato. In questo modo ilminore potrà trovare affetto, tutela e un ambiente più consono alle proprieesigenze.
- Accertamento età Un altro traguardo fondamentale della legge è quello diarmonizzare le procedure di accertamento dell’età. Spesso infatti moltimigranti che sbarcano sulle nostre coste denunciano un’età anagrafica falsa perpoter ottenere permessi e libertà di movimento nei Paesi Ue. La nuova leggearmonizza le procedure di accertamento età, in modo che i minori non venganopiù sottoposti inutilmente a esami medici invasivi, e soprattutto, che ovunquesi trovino vengano loro garantiti i diritti, tra cui quello di un’assistenzaadeguata, con la presenza di mediatori linguistici.