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Riforma. È legge il provvedimento sulla legittima difesa

Redazione Internet giovedì 28 marzo 2019

Via libera del Senato in terza lettura al disegno di legge per la legittima difesa. Con questa terza e ultima lettura, il provvedimento diventa legge. I voti favorevoli sono stati 201, i contrari 38, gli astenuti 6.

Le reazioni

Scontata l'esultanza della Lega, Salvini in testa. "È una bellissima giornata", ha detto il vicepremier. "Non si distribuiscono armi e non si legittima il Far West, ma si sta con i cittadini per bene: quindi da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia è più difficile: è un mestiere ancora più pericoloso". Altri ministri hanno espresso soddisfazione, come Giulia Bongiono: "Finalmente la difesa è legittima davvero".

Dubbi sono stati espressi invece dall'Associazione nazionale magistrati (Anm). Il presidente Francesco Minisci in una nota ha scritto che "la nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti. È bene ribadire poi che, in ogni caso, in presenza di un ipotetico caso di legittima difesa, anche con questa nuova legge, un procedimento penale dovrà essere sempre aperto e le indagini andranno comunque fatte, a garanzia dei cittadini, questo va detto con chiarezza da parte di tutti, altrimenti si danno messaggi sbagliati portatori di gravi rischi e si rende un cattivo servizio alla collettività".

I contenuti della legge

Il 6 marzo la Camera aveva approvato lo stesso testo, con 373 voti favorevoli, 104 contrari e due astenuti.

La legge sulla legittima difesa si compone di nove articoli, attraverso i quali, oltre alle materie della legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, si toccano anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio.

Vengono allargate le 'maglie' del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, anche se tale principio resta, ovvero non vengono meno le indagini e si deve comunque dimostrare che la difesa è stata appunto legittima. Tuttavia, si restringe la 'discrezionalità" del giudice.

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA

L'articolo 1 va a modificare l'articolo 52 del codice penale che disciplina la "Difesa legittima". Con il nuovo testo si riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa "se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione".

Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

NON PUNIBILE CHI IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO

L'articolo 2 della riforma va a modificare l'articolo 55 del codice penale che disciplina "l'eccesso colposo". Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in "stato di grave turbamento,
derivante dalla situazione di pericolo in atto".

SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO DANNI

Altra modifica all'attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l'articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

PENE PIÙ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA

Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio.Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette.

ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA

La riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

PRIORITÀ NEI PROCESSI

L'ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose".