Attualità

Da sapere. La lunga strada delle intese e dei livelli essenziali

Igor Traboni giovedì 26 settembre 2024

Trasferire alle regioni a statuto ordinario diverse competenze – dalla sanità all’istruzione, dall’ambiente alle infrastrutture e trasporti - ora in capo allo Stato: è questa, volendo sintetizzare al massimo, la finalità della legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Finalità che sono meglio illustrate nel primo degli 11 articoli di cui si compone il provvedimento, laddove si parla tra l’altro di rispetto dell'unità nazionale, dei princìpi di indivisibilità e autonomia, di decentramento amministrativo, di sussidiarietà comunque da rispettare sia nella semplificazione e accelerazione delle procedure che nella distribuzione delle competenze. Dovrà essere la regione interessata a prendere l’iniziativa di chiedere ulteriori forme di autonomia, sentiti gli enti locali. Da qui partirà un negoziato con il Governo per arrivare prima ad uno schema di intesa preliminare e dopo a quello definitivo, dopo un passaggio alle Camere. L’intesa così eventualmente raggiunta potrà avere una durata massima di 10 anni, al termine della quale si intende rinnovata, salvo una diversa volontà esercitabile sia dallo Stato che dalla regione. Ma il tassello più importante è quello che riguarda i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni). In pratica, l'attribuzione alle regioni di funzioni relative ad ulteriori forme di autonomia è consentita solo subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Questi livelli indicano in pratica una soglia che la legge ritiene invalicabile, ovvero quella costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale e per erogare prestazioni e servizi in maniera uniforme ad ogni cittadino italiano, a prescindere dal territorio in cui vive. Ma i Lep di fatto vanno ancora individuati. Ed ecco allora che la legge contiene una delega al governo perché adotti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi proprio per l’individuazione dei Lep. Sono 14 su 23 le materie su cui lo Stato deve definire i Lep, di modo che il trasferimento di funzioni alla regione che chiede l’autonomia avvenga con la garanzia che le altre regioni godano sempre e comunque delle “prestazioni essenziali”. Le 9 materie che per ora si intendono escluse, e che sono state definite “funzioni non Lep”, riguardano comunque argomenti niente affatto secondari, anche e soprattutto per quell’aspetto di unità nazionale di cui si diceva all’inizio, ovvero: rapporti internazionali e con l’Unione europea, commercio con l’estero, professioni, protezione civile, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio (comprese casse rurali e aziende di credito a carattere regionale), enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, organizzazione della giustizia di pace.

Ma non è finita qui, perché alcune “funzioni non Lep” fanno in realtà parte integrante di “materie Lep”; tanto per fare un esempio: la contrattazione integrativa e la retribuzione sono “funzioni non Lep” all’interno di due “materie Lep” come scuola e sanità. Comunque sia, una volta determinati i Lep, il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà avvenire solo nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Le modalità di finanziamento delle funzioni dovranno invece essere definite più a monte, cioè nell’ambito dell’intesa tra Stato e regione. La regione che avrà ottenuto eventuali altre competenze, potrà a sua volta attribuirle, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane della stessa regione.