Alla Camera. Omofobia, via libera alla legge che fa discutere
La Camera ha approvato oggi, mercoledì 4 novembre, con 295 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, il testo di legge Zan "contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonchè di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione".
Ma è proprio cosi?
Esulta il centrosinistra, che parla di una battaglia di civiltà vinta. Promette battaglia al Senato il centrodestra, che invece continua a definire la nuova legge come "liberticida e ideologica". La verità, come sempre, sta nel mezzo. Siamo di fronte a una legge che muove da obiettivi del tutto condivisibili - opporsi con forza alla discriminazione e alla violenza a causa dell'orientamento sessuale - ma che muove da una cultura che rischia di apparire a senso unico.
Il motivo è evidente. Ogni questione decisa a proposito di sesso, orientamento sessuale e identità di genere apre scenari che vanno a intrecciarsi strettamente con l’antropologia della differenza sessuale – che per noi credenti tra l’altro ha radici bibliche – e rende complicato separare le buone intenzioni dei legislatori dalle modalità con cui si esprimono questi obiettivi.
Così appaiono comprensibili le perplessità, e anche i timori per le eventuali ricadute culturali, che hanno accompagnato l’approvazione dell’articolo 6, che istituisce la Giornata nazionale contro l’omofobia, ma soprattutto estende anche alle scuole elementari iniziative educative «contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia». Lo prevede un emendamento della maggioranza alla legge sulla omofobia approvato ieri sera dalla Camera (favorevoli 254, contrari 195 e 6 gli astenuti). Il centrodestra, che aveva chiesto lo scrutinio segreto non accordato dalla presidenza, aveva anche presentato sub emendamenti che escludevano scuole elementari e medie da questi programmi e su questo c’è stato un lungo dibattito.
Così ora il comma 3 dell’articolo 6 recita: «In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia – che sarà il 17 maggio – sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole», comprese quelle elementari.
L’ora di antidiscriminazione a scuola presenta – inutile nasconderlo – un rischio ideologico elevatissimo. Parlare di omofobia, lesbofobia, bifobia ai bambini delle elementari significa obbligare gli insegnanti ad affrontare temi di educazione sessuale molto specifici e complessi, ma con un orientamento definito dalla legge. Quanti saranno i docenti attrezzati per presentare in modo chiaro, e soprattutto equilibrato, sereno e rispettoso delle diverse sensibilità questi temi? E quanti, soprattutto, riusciranno a sfuggire agli schemi più scontati? Ma cosa quali sono le novità? Ecco in sintesi cosa prevede la nuova legge:
- DEFINIZIONI CONTESTATE: Inserito durante l'esame in Aula della Camera, l'articolo specifica le varie definizioni contenute nel testo della legge. Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Si tratta com'è evidente di definizioni estremamente sintetiche che riflettono sempre solo una parte della complessità antropologica connessa ai varie condizioni. Appare chiaro anche la tendenza a privilegiare sempre il dato relativo all'autodeterminazione della persona rispetto alla verità biologica. Due aspetti che, come insegna papa Francesco in Amoris laetitia non possono mai essere separati: "Una cosa è comprendere la fragilità umana o la complessità della vita, altra cosa è accettare ideologie che pretendono di dividere in due gli aspetti inseprabili della realtà" (AL 56).
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- CLAUSOLA “SALVA IDEE”: è una modifica al testo fatta durante l'esame in Aula del provvedimento. In sostanza, viene garantito e tutelato il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte. Si tratta di una norma inserita dopo una mediazione all'interno della maggioranza e anche per rispondere alle molte critiche sollevate non solo dalle opposizioni ma anche da una ampia sfera del mondo cattolico. Il testo recita: "Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti". Anche qui il risultato è ben lontano dall'assicurare gli obiettivi desiderati. Chi definisce la realtà e la natura degli atti discriminatori? Esprimere un'opinione negativa rispetto alla possibilità di celebrare un matrimonio egualitario per le persone omosessuali può diventare un atto discriminatorio? Sostenere sulla base di considerazioni scientifiche che esistono differenze sul piano educativo, simbolico e antropologico tra genitori eterosessuali e genitori omosessuali, rischia di apparire una discriminazione? L'interpretazione del giudice avrà un peso decisivo, con tutti i rischi connessi.
- CENTRI ANTIDISCRIMINAZIONI: si dispone lo stanziamento di 4 milioni aggiuntivi all'anno per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Inoltre, viene istituito un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri, gestiti dagli enti locali, garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime. Tutto bene, naturalmente, a patto che gli enti locali riescano a gestire questi centri in modo equilibrato e non ideologico. Lavorare per combattere la discriminazione su base sessuale non significa favorire associazioni che interpretano questo tema complesso in modo sbilanciato e unilaterale.
- OMOFOBIA È REATO PENALE: la legge modifica la cosiddetta Legge Mancino ("Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa") e, quindi, l'articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, punibili con la detenzione, anche gli atti di violenza o incitamento alla violenza e alla discriminazione "fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità". Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, aveva già messo in luce su Avvenire il rischio di modificare il codice penale e aveva proposto, come alternativa meno dirompente ma altrettanto efficace, la possibilità di inasprire le aggravanti. Ma il Parlamento ha scelto un'altra strada
- PUNITE ANCHE DISCRIMINAZIONI CONTRO DISABILI: inserita durante l'esame in Aula, la modifica al testo inserisce tra i reati di discriminazione anche quelli commessi contro i disabili.
- FINO A 6 ANNI DI CARCERE: il reato di omofobia è punito, come gli altri reati di discriminazione, in base all'articolo 604 bis del codice penale, con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e sulla disabilità; è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e sulla disabilità. Inoltre, la legge modifica anche l'articolo 604 ter del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti, aggiungendo anche l'omofobia e la disabilità tra i reati la cui pena è aumentata fino alla metà. La legge modifica anche l'articolo 90 quater del codice di procedura penale, relativo alle condizioni di particolare vulnerabilità: le vittime di un reato di discriminazione godono di particolari tutele e protezioni durante il processo.