Per dimostrare la presenza sul suolo italiaco – almeno dal 31 dicembre 2011 – di un cittadino straniero irregolare basterà anche una tessera del bus. Oppure una multa, un certificato medico, una scheda telefonica: testimonianze indispensabili – uno dei requisiti essenziali – per poter accedere alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari, che scade il 15 ottobre 2012. Lo afferma l’Avvocatura dello Stato, alla quale i ministeri competenti avevano chiesto un parere sulla dizione «documentazione proveniente da organismi pubblici» presente nel decreto legislativo che autorizza l’emersione. Due le considerazioni dell’Avvocatura. La prima è «la peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione»: si tratta, dice l’organismo, «in gran parte di soggetti stranieri con posizione di irregolarità nel territorio nazionale, e che pertanto difficilmente possono vantare contatti e (quindi) documentazione rilasciata da un’amministrazione o da un ente pubblico».La seconda considerazione riguarda «l’effettiva ratio sottesa alla scelta del termine
organismi pubblici». Su questo punto, l’Avvocatura sostiene che «laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione soltanto a quella derivante da un’amministrazione pubblica
in senso stretto l’avrebbe fatto».Pertanto, il motivo per cui è stato adottato il più ampio termine «organismi pubblici» è «proprio quello di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico».Ed ecco quindi che nella documentazione, si argomenta, possono entrare «la certificazione medica proveniente da struttura pubblica; il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore; tessere nominative dei mezzi pubblici; certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali, amministrative, multe, etc; titolarità di schede telefoniche di operatori italiani; centri di accoglienza o di ricovero autorizzati o anche religiosi». Si tratta infatti, si afferma, di documentazione «comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi o intrattengono relazioni di carattere
lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente».Infine, l’Avvocatura ritiene ammissibile anche la «documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia» in data antecedente al 31 dicembre 2011. «Sono soddisfatto per il parere dell’Avvocatura dello Stato, che finalmente fa chiarezza su un punto controverso della normativa sul ravvedimento operoso, consentendo a molti datori di lavoro che hanno avuto alle dipendenze lavoratori stranieri in nero di superare le perplessità e di accedere alla regolarizzazione con la serenità e la responsabilità necessarie»: lo ha affermato in una nota il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, Andrea Riccardi. «In questo modo – ha aggiunto il ministro – si fa un ulteriore passo in avanti per l’emersione del lavoro nero, per la lotta allo sfruttamento in un quadro di legalità e di rispetto dei diritti indispensabili in un Paese come l’Italia».