Ampliamento delle possibilità di
ricorso da parte del cittadino, innalzamento della soglia
economica di rivalsa fino a metà stipendio, superamento del
filtro, obbligo di azione in caso di negligenza grave. Sono le
novità principali del testo sulla responsabilità civile dei
magistrati che riforma la legge Vassalli.
RESPONSABILITÀ INDIRETTA Resta fermo il principio per cui
è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della
'malagiustizià potendo solo in seconda battuta rifarsi sul
magistrato. Il cittadino che ha patito un danno ingiusto, in
altri termini, potrà esercitare l'azione risarcitoria
esclusivamente nei confronti dello Stato.
OBBLIGO DI RIVALSA L'azione di rivalsa dello Stato diventa
obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto
entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di
giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o
negligenza inescusabile. Quanto all'entità della rivalsa, cresce
la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato
risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà. Se
vi è dolo, l'azione risarcitoria è però totale.
SOPPRESSIONE DEL FILTRO Niente più controlli preliminari di
ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato.
L'attività di 'filtrò (verifica dei presupposti e valutazione
di manifesta infondatezza) oggi affidata al tribunale
distrettuale è cancellata.
CONFINI DELLA COLPA GRAVE Si ridefiniscono e integrano le
ipotesi di colpa grave. Oltre che per l'affermazione di un fatto
inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la
colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del
diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle
prove. Colpa grave sarà anche l'emissione di un provvedimento
cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti
dalla legge o senza motivazione.
TRAVISAMENTO FATTO O PROVE I lavori parlamentari,
richiamandosi a un'interpretazione costituzionalmente orientata
della norma, hanno chiarito come il 'travisamentò rilevante ai
fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente
quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun
approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.
CLAUSOLA SALVAGUARDIA Viene ridelineata la portata della
"clausola di salvaguardia": pur confermando che il magistrato
non è chiamato a rispondere dell'attività di interpretazione
della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si
escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i
casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge
e del diritto della Ue.