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Al Senato. Unioni civili, ecco cosa dice la legge

Angelo Picariello venerdì 26 febbraio 2016
Ecco quali sono i punti principali della legge sulle unioni civili tra omosessuali e sulle convivenze, approvata ieri al Senato e ora attesa alla prova della Camera.IL TESTO DEL PROVVEDIMENTOL'APPROVAZIONE IN SENATO: RENZI: VINCE L'AMORELA PREMESSA Una "specifica formazione sociale"​Il nuovo punto 1 sancito dall’accordo di maggioranza e riscritto dal governo conferma la dizione «specifica formazione sociale» che era stata proposta dai "cattodem". Ma aggiunge il pieno riferimento a due articoli della Costituzione. Ap, a circoscrivere la portata della normativa, ha chiesto e ottenuto quello all’articolo 2 (che parla proprio delle formazioni sociali), mentre il Pd ha reinserito il richiamo al 3 (principio di uguaglianza davanti alla legge) come a tenere la porta aperta ad un possibile allargamento dei diritti.IL RITO (E IL COGNOME)Davanti all'Ufficiale di Stato civileL’unione viene sancita, con chiara analogia con il matrimonio, mediante «dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni». L’ufficiale di stato civile «provvede a registrare gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso». Quanto al cognome, «le parti - si stabilisce al punto 10, uno dei più contestati perché può configurare un simil-matrimonio - possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.GLI OBBLIGHIAssistenza e coabitazione, non la fedeltàAlcune modifiche sono state apportate al regime di nullità. Eliminato il richiamo sic et simpliciter al codice sono state enumerate per esteso le diverse cause di nullità eliminando il riferimento astrattamente possibile, nel vecchio testo, alle devianze sessuali riscrivendo la parte relativa all’errore sulle qualità personale dell’altra parte. Fra gli obblighi reciproci figura quello all’assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione. Eliminato del tutto, invece, l’obbligo di fedeltà reciproca. Anche quest’ultimo cambiamento, che ha fatto molto discutere, è frutto di una proposta di Ap.LA "VITA FAMILIARE"Residenza comune e indirizzo concordato«Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». È uno degli aspetti più contestati. La volontà nel difendere questa dicitura viene spiegata, nel Pd, da Giuseppe Lumia richiamandosi alla sentenza della Consulta che fa riferimento a un nuovo istituto giuridico e non solo a diritti e obblighi reciproci. Se si fosse parlato di «coppia» o anche solo di «unione» non ci sarebbe stata quella che appare come una porta aperta all’adozione. Il regime patrimoniale, salvo scelta diversa, è la comunione dei beni.REVERSIBILITA' ED EREDITA'Dalla pensione al Tfr "maturato"I punti 19, 20 e 21 contengono una lunga serie di rimandi al codice civile. Fra questi, anche la pensione di reversibilità e il Tfr maturato, che spettano anche al partner dell’unione, e la successione. Per la quale valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la "legittima", cioè il 50%, e il restante a eventuali figli. Giorgio Tonini, presidente della commissione Bilancio, rivela anche i costi messi a copertura del ddl: «Due milioni nel 2016 e 21 a regime, nel 2025». Costi «che hanno ottenuto la bollinatura della Ragioneria, relativi alla reversibilità, ma anche a sgravi fiscali e assegni di mantenimento».LE LEGGI SUL "CONIUGE"Si applicheranno alle unioni civiliIl punto più controverso però è il 20. Nel quale permane la dicitura più contestata. D’ora in poi ovunque figuri la parola "coniuge" «in leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi», le stesse previsioni si applicheranno anche alle unioni civili. Su proposta del presidente della Commissione Giustizia Nico D’Ascola (di Ap), a tentare di limitare l’automatismo, è stata inserita la dicitura con cui si stabilisce che tali disposizioni riferite al matrimonio si applicano «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile».ADOZIONINiente "stepchild", parola ai giudiciNel testo è specificato che tali disposizioni non si applicano «alle norme del codice civile non richiamate espressamente», che sono comunque tante, «nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, numero 184», la norma sulle adozioni. Via quindi la "stepchild adoption" e anche il rinvio alle adozioni speciali. «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», viene però aggiunto. E quest’ultima previsione consentirà ai giudici minorili nel procedimento di adozione di poter intervenire caso per caso, tenendo conto del nuovo istituto giuridico delle unioni civili.LE COPPIE DI FATTOFissati diritti (limitati) e doveriLa seconda parte del nuovo testo regolamenta le coppie di fatto, che non sono legate da matrimonio e unione civile, sancendo alcuni limitati diritti e doveri, in materia di assistenza reciproca, donazione organi, diritto alla casa, e obbligo agli alimenti che può essere disposto dal giudice in caso di scioglimento del rapporto. Quanto ai decreti attuativi del provvedimento, entro 6 mesi il governo dovrà varare «uno o più decreti legislativi di attuazione». Ed entro 2 anni «il governo può adottare disposizioni integrative e correttive».