GIUSTIZIA. Corruzione, fiducia al governo Ineleggibili i condannati
Dopo i tre voti di fiducia di oggi ottenuti dal governo su altrettanti articoli (10, 13 e 14) del ddl anticorruzione, la Camera proseguirà domani mattina alle 9 l'esame e le votazioni.
Ecco cosa cambia.L'articolo 10, non essendo stato trovato un accordo tra i partiti, dà una delega al governo affinché entro un anno legiferi sull'incandibilità dei condannati con sentenza passata in giudicato sia per ricoprire cariche politiche istituzionali, sia cariche nella Pubblica amministrazione, per reati gravi, come mafia e terrorismo, o come quelli contro la Pubblica Amministrazione. Su questo tema c'era stato un braccio di ferro tra Pd e Pdl sul periodo di non candidibilità. La riformulazione fatta dal governo stabilisce la non candidibilità sic et sempliciter. Per quanto riguarda l'entrata in vigore di questa norma, c'è da segnalare una precisazione di Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica amministrazione: "Con il testo approvato oggi, il governo è in grado di esercitare la delega a partire dal giorno successivo all'approvazione della legge e in questo modo i nuovi divieti sarebbero di immediata applicazione".L'articolo 13, altra norma sottoposta a fiducia, definisce nuove tipologie di reati: la corruzione tra privati, iltraffico illecito tra privati, concussione per induzione, corruzione per per l'esercizio della funzione. Ilguardasigilli Paola Severino ha difeso queste nuove tipologie richiamandosi a direttive europee su questa materia che separano i reati di corruzione da quelli di concussione. Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi diconcorso in altri reati, "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblicoservizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio", sia punito con la reclusione da uno a 3 anni". Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promette denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.