Attualità

Tutto quello che non va. Unioni civili, ambiguità e svarioni

Luciano Moia giovedì 12 maggio 2016
Unioni civili. La legge è fatta. (LEGGI) Restano le violazioni della Costituzione, del codice civile, di quello penale, le incoerenze giuridiche, trascurando quelle procedurali relative ai Regolamenti del Senato e della Camera. Limitiamoci alle evidenze più macroscopiche. NEGATO IL 'FAVOR FAMILIAE' L’articolo 29 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». L’articolo 31 impone misure economiche e altre agevolazioni. Gli articoli 30, 34, 36, 37 vanno nella stessa direzione. Per questo l’ordinamento giuridico italiano è segnato da un 'favor familiae' non solo chiarissimo ma invalicabile. Ora una legge che assimila alla famiglia quello di una formazione sociale diversa, va in direzione opposta a quanto afferma la Costituzione e a quanto la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza 138 del 2010 («Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»). EQUIPARAZIONE CONFUSA Il comma 20 è quello che dà senso all’intera norma: «Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti… si applicano anche ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso». Unica eccezione le norme in materia d’adozione. In realtà si tratta di un’eccezione solo formale, ma ne parliamo tra poco. Qui è importante far notare che questa generica assimilazione tra 'civiluniti' (il neologismo si deve al documento 'Legge Cirinnà iniqua e incostituzionale' preparato dal Centro Studi Livatino e dal Comitato Difendiamo i nostri figli) e coniugi apre la strada a tutta una serie di problemi di ordine penale e amministrativo che non sarà semplice appianare. ASSISTENZA FAMILIARE L’articolo 570 del Codice penale punisce chi si sottrae agli obblighi dell’assistenza familiare. Il riferimento è all’ordine delle famiglie. E in ambito penale non può valere l’indeterminata assimilazione tra unioni civili e coniugi operata dal comma 20. Vuol dire che i 'civiluniti' potranno sottrarsi a questo obbligo? OMICIDIO DEL CONIUGE L’articolo 577 del Codice penale prevede un aumento di pena (da 21-24 anni a 24-30 anni) se l’omicida è il coniuge. Ma lo stesso, generico riferimento introdotto dall’articolo 20 esclude che la stessa aggravante sia estesa ai 'civiluniti' che saranno così un po’ meno responsabili penalmente. BIGAMIA L’articolo 556 del Codice penale persegue la bigamia. Ma non essendo esplicitamente citato il caso dal comma 20, non può essere applicabile alle unioni civili. IL REBUS ADOZIONI Nello stesso comma 20, a proposito di adozioni, si precisa che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Generico riferimento che apre la strada all’adozione non legittimante da parte dei membri dell’unione civile. Per ora si tratta di scelte che il giudice può decidere caso per caso (e negli ultimi due mesi si contano già 7 sentenze in questa direzione). Ma qui cominciano i problemi. CONVENZIONI INTERNAZIONALI VIOLATE L’implicito allargamento ai membri della coppia omosessuale di quanto previsto dall’articolo 44 (comma b) della legge 184 sulle adozioni non implica alcuna verifica «dell’interesse preminente del minore» e viola la Convenzione di New York sui diritti dei minori che all’articolo 21, in caso di adozione, prescrive una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre». Ma il comma 20 non ne parla. MATERNITA’ SURROGATA Nella stessa logica, se si capovolge il senso della legge sull’adozione, come fa il comma 20, e si lascia intendere che l’obiettivo non è quello di dare una famiglia a un minore che ne è privo – come indicato con chiarezza dalla legge 184 – ma di costruire un diritto dell’adulto ad avere un figlio, la legge apre la strada anche alla maternità surrogata. In ogni caso le maglie per le sentenze creative, come già sottolineato, si allargano ancora di più. DUE PADRI O DUE MADRI Il combinato disposto del comma 20 e dell’articolo 46 della legge 184, qualora il genitore biologico non esercitasse la responsabilità genitoriale, potrebbe addirittura configurare la possibilità che un minore finisca per trovarsi con un secondo padre o una seconda madre – partner omosessuale dell’altro genitore – in aggiunta ai due genitori biologici. Confusione giuridica che diventa obbrobrio educativo. DOVE ARRIVA LA PARENTELA? Il comma 36 stabilisce che i conviventi di fatto, uniti da stabili rapporti affettivi di coppia, possono considerarsi tali se non uniti in matrimonio e non vincolati da rapporti di parentela o di affinità. Ma non specifica fino a che grado di parentela o di affinità sia vigente il divieto. OBIEZIONE DI COSCIENZA E se un sindaco non volesse, per motivi etici, celebrare nel proprio Comune le unioni civili? Potrebbe essere accusato di omissioni di atti d’ufficio e sarebbe perseguito penalmente o addirittura sostituito da un commissario ad acta. Questo perché la nuova legge non precede obiezione di coscienza. E questa carenza, come fa notare il documento del Centro Studi Livatino e del Comitato Difendiamo i nostri figli, «provocherà problemi seri».