Attualità

SICUREZZA. Consulta: no alle ronde per il disagio sociale

giovedì 24 giugno 2010
La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le norme del pacchetto sicurezza,varate nel 2009, con cui sono state istituite le cosiddette ronde. La Consulta, come si legge nella sentenza numero 226 depositata oggi, ha "bocciato" in particolare l'articolo 3, comma 40, della legge 94/2009, nel punto in cui parla di impiego delle ronde per segnalare «situazioni di disagio sociale». I supremi giudici hanno invece dichiarato non fondate lequestioni sollevate da Toscana, Emilia Romagna e Umbria sulla «collaborazione di associazioni di privati cittadini alla tutela della sicurezza urbana».Sul concetto di «sicurezza urbana», si legge nella sentenza redatta dal giudice Giuseppe Frigo, il «dettato della norma impugnata non è in contrasto con la previsione costituzionale», poichè «coerente» con una lettura di tale concetto «evocativa della sola attività di prevenzione e repressione dei reati». Inoltre, osserva la Consulta, bisogna tener conto del fatto che «le associazioni di volontari svolgono una attività di mera osservazione e segnalazione e che qualsiasi privato cittadino può denunciare i reati, perseguibili d'ufficio, di cui venga a conoscenza». Del tutto diversa, invece, la questione inerente l'impiego delle ronde in «situazioni di disagio sociale». Questo, secondo la Corte, è «elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio ispiratrice delle norme», in quanto gli interventi del prefetto e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo alle Forze dell'ordine, la circostanza che le segnalazioni dei volontari siano dirette alle sole forze di Polizia (e non invece agli organi preposti ai servizi sociali), previsioni tutte pienamente coerenti in una prospettiva di tutela della "sicurezza urbana", «perdono tale carattere quando venga in rilievo il diverso obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed emarginazione sociale».