Violenze alle donne. Denunce più facili e "revenge porn", il codice rosso è legge
Manifestazione contro la violenza alle donne (Ansa)
Con 197 voti a favore, nessun no e 47 astenuti il ddl "codice rosso" incassa anche l'ultimo via libera del Senato e diventa legge. Varato dal Consiglio dei ministri a fine novembre del 2018, fortemente sostenuto dalla ministra leghista Giulia Bongiorno e dal Guardasigilli, il pentastellato Alfonso Bonafede, il testo del provvedimento che prevede una 'corsia preferenziale' e un iter velocizzato per le denunce, è stato poi profondamente cambiato con l'aggiunta di numerosi articoli durante l'iter in commissione Giustizia di Montecitorio.
Ma è in occasione dell'esame da parte dell'Aula della Camera che sono state inserite novità rilevanti, come il reato di revenge porn. Norma, questa, inizialmente al centro di un duro scontro tra maggioranza e opposizioni, schierate compatte a favore dell'inserimento dello specifico reato di diffusione di video e immagini intime e private nel ddl sulla violenza di genere. La maggioranza, M5s in testa, in un primo momento si è opposta alla modifica, spingendo invece per il ddl ad hoc sul revenge porn all'esame del Senato, per poi aprire alle richieste delle forze di minoranza e votare all'unanimità a favore dell'inserimento del reato già in questo provvedimento. Altra novità rilevante il reato di sfregio del volto, che viene inserito nel codice penale. Questi i capisaldi del ddl 'codice rosso'.
CORSIA PREFERENZIALE E PROCESSI PIÙ VELOCI: il ddl 'codice rosso' introduce una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini, alla stregua di quanto avviene nelle strutture di pronto soccorso per i pazienti più gravi. Per i reati sessuali, il ddl prevede che "la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste". Il pubblico ministero ha tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per assumere informazioni, con eccezioni se la vittima è un minore. Quanto alla polizia, deve agire "senza ritardo" per il compimento di tutti gli atti del pubblico ministero. Altra novità importante, voluta di 5 stelle, è l'allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi, non più solo 6, per sporgere denuncia dal momento della
violenza sessuale subita.
REVENGE PORN: Dopo un duro scontro tra maggioranza e opposizioni sull'inserimento nel ddl del reato di revenge porn, è stato approvato all'unanimità nel corso dell'esame alla Camera un emendamento che introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Nello specifico, si introduce il reato di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". L'articolo prevede che chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini
o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale".
SFREGIO DEL VOLTO: viene introdotto nel codice penale il reato di sfregio del volto. Chiunque cagiona ad altri una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni di carcere.
NO A CASTRAZIONE CHIMICA: la Lega, alla Camera, attraverso un emendamento poi ritirato per 'salvaguardare' la tenuta del governo e non aprire un nuovo fronte con i 5 stelle fermamente contrari alla norma, mirava ad introdurre nel ddl la possibilità, per il condannato per reati sessuali, di sottoporsi volontariamente a castrazione farmacologica temporanea e reversibile per ottenere la sospensione condizionale della pena. Il fronte comune dei pentastellati con le opposizioni (fatta eccezione per FdI) ha impedito che l'Aula dovesse votare la norma, che però, hanno promesso i leghisti, sarà oggetto di una legge ad hoc.
FORMAZIONE FORZE DELL'ORDINE: devono essere istituiti specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia sul fronte della prevenzione che su quello del perseguimento dei reati. La frequenza dei orsi è obbligatoria.
STOP A MATRIMONI 'IMPOSTI' E SPOSE BAMBINE: "Dedico questa vittoria alla memoria di Farah e di Sana, uccise dai loro parenti perchè volevano vivere libere", sono le parole di Mara Carfagna (FI), autrice dell'emendamento approvato dalla Camera e trasformato in un articolo aggiuntivo del ddl 'codice rosso'. Il testo prevede il divieto dei matrimoni o delle unioni civili per coercizione. La pena è del carcere da uno a un massimo di cinque anni, pena aumentata se si tratta di minori. Il delitto è punibile anche se è commesso all'estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto.
SOSTEGNO A ORFANI FEMMINICIDIO: gli affidatari di orfani di femminicidio hanno diritto a un sostegno, anche economico, da parte dello Stato. Anche in questo caso si tratta di un emendamento di Forza Italia, approvato alla Camera.
INASPRIMENTO PENE REATI SESSUALI, ANCHE LO STALKING: il ddl inasprisce tutte le pene previste attualmente dal codice penale per i reati sessuali, compreso lo stalking. Per i maltrattamenti in famiglia e la minaccia si va da 3 fino a 7 anni di carcere. La pena è aumentata se il reato è commesso davanti ad un minore o donna in stato di gravidanza o è persona con disabilità. Per lo stalking la pena massima passa da 5 anni di carcere a 6 anni e sei mesi. Viene prevista la pena dell'ergastolo sei i reati sessuali vengono commessi da persona legata da una relazione affettiva con la vittima, anche se cessata, o si trattava di convivente o coniuge, anche se separato o divorziato. Per la violenza sessuale la pena massima sale da 10 a 12 anni di carcere. Valgono le aggravanti, con relativo aumento di pena, se la violenza è commessa dall'ascendente, genitore, anche adottivo, o tutore; se la vittima è minorenne. Aumentate anche le pene per atti sessuali con minori. La pena massima per la violenza sessuale di gruppo sale da 12 a 14 anni. L'aumento della pena massima per il delitto di atti persecutori è dagli attuali 5 anni a 6 anni e 6 mesi. Per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi si applicano le norme antimafia e, quindi, sono possibili misure cautelari di prevenzione.
PERCORSI DI 'RECUPERO' PER I CONDANNATI: se il condannato per un reato sessuale vuole ottenere la sospensione condizionale della pena, deve partecipare a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. Il costo dei percorsi di recupero, qualora l'ente non abbia una convenzione con lo Stato, è a carico del condannato.
TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE: se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.
INFORMAZIONI ALLA VITTIMA: il ddl introduce una serie di obblighi di informazione a tutela della vittima che devono essere effettuati in tempi rapidi. Si prevede, ad esempio, che deve essere effettuata obbligatoriamente la comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore, circa l'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione (la legge attuale prevede che la comunicazione sia fatta solo su richiesta). Così per la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato deve essere immediatamente comunicata alla vittima.
BRACCIALETTO ELETTRONICO: Viene modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: si può ricorrere, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva, a misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ad esempio il braccialetto elettronico.