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Masculum et feminam creavit eos». Così recita il 27° versetto del primo capitolo della Genesi. L’essere umano fu creato a immagine di Dio e distinto in due generi: maschio e femmina. Secondo la Australian human rights commission (Ahrc) Dio, però, non ha dimostrato molta fantasia. In un interessante documento di quell’Authority, intitolato «Protezione dalla discriminazione in base a orientamento sessuale e identità di sesso e/o di genere», viene infatti spiegato che l’essere umano, in realtà, si distingue in ben ventitré generi.Oltre alla classica e ormai datata distinzione tra uomini e donne, per la Ahrc occorre aggiungere gli omosessuali, i bisessuali, i transgender, i trans, i transessuali, gli intersex, gli androgini, gli agender, i crossdresser, i drag king, i drag queen, i genderfluid, i genderqueer, gli intergender, i neutrois, i pansessuali, i pan gender, i third gender, i third sex, le sistergirl e i brotherboy. Non si tratta di sinonimi o di semplici variazioni di un unico fenomeno, ma di specifiche e distinte categorie legate al misterioso universo del sesso. C’è chi le definisce perversioni sessuali, e chi invece le qualifica come legittimi orientamenti sessuali, degni di trovare piena tutela giuridica. Basta approfondire, ad esempio, su chi siano i «neutrois» per scoprire un mondo del tutto sconosciuto ai profani.Per il diritto le cose parevano assodate, visto che anche lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, all’articolo 7, terzo comma, prevede testualmente che «con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale», e che «tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato».Oggi non sembra essere più così. Lo scorso 9 febbraio 2011, infatti, il Parlamento canadese ha definitivamente approvato, con 143 voti favorevoli e 135 contrari, il famigerato «Bill C-389», ovvero il disegno di legge con il quale è stato modificato il codice penale e la legge canadese sui diritti umani. Le modifiche hanno riguardato proprio l’introduzione dei concetti di «gender identity» e «gender expression», per cui la discriminazione non potrà più essere basata solo sulla «razza, nazionalità, origine etnica, colore, religione, età, sesso e orientamento sessuale», ma anche sull’«identità e sull’espressione di genere», nel quale possono ben trovare spazio i ventitré generi della Australian human rights commission. A proposito nel Nuovo Continente, l’attivista australiana Katrina Fox, coautrice del libro
Trans people in love, pubblicato nel 2008, ha recentemente scritto un appassionato editoriale per la Australian broadcasting commission dal titolo «Il matrimonio: necessità di una ridefinizione», in cui sosteneva l’urgenza di abbattere le barriere di genere che rinchiudono il matrimonio. «Un’opzione più inclusiva», afferma la Fox, «sarebbe quella di consentire a tutti gli individui di sposarsi, indipendentemente dal loro sesso o dal genere, compresi coloro che non hanno alcun sesso o alcun genere, o il cui sesso possa essere indeterminato». Difficile onestamente immaginare un orientamento sessuale talmente indeterminato da non poter rientrare nemmeno nei ventitré generi individuati dalla Ahrc.La Fox ha però precisato di nutrire forti perplessità sul fatto che il matrimonio possa essere consentito anche agli «objectum sexuals», ovvero coloro che sono affetti da oggettofilia. Forse si riferiva a Eija-Riitta Berliner-Mauer la donna svedese di Liden, fisicamente e sentimentalmente attratta dagli oggetti, che si innamorò del Muro di Berlino. Ci sarebbe da sorridere se non fosse che simili bislaccherie hanno la capacità di influenzare i legislatori e incidere nel tessuto della società. Resta il dubbio se sia il caso di preoccuparsi seriamente, o sia meglio ricorrere al sano umorismo di Chesterton.